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Cessione del credito del Superbonus: cosa dice la nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate

Dopo il Decreto Aiuti e Aiuti Bis, arriva la circolare dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce alcuni punti legati alla cessione del credito: ecco cosa dice

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova circolare incentrata sul Superbonus 110%. In particolare, si vogliono mettere in pratica tutte le misure approvate nei Decreti Aiuti e Aiuti Bis e legate alla cessione del credito.

Questo tema è uno dei più delicati legati all’incentivo: inizialmente il meccanismo di cessione non aveva tanti paletti, ciò ha provocato la nascita di truffe e frodi e l’emanazione del Bollino Anti-Frode per il bonus. Con l’andare del tempo, il Governo ha, quindi, deciso di vincolare la cessione dei crediti. Le banche hanno bloccato la cessione provocando, così, una crisi delle ditte coinvolte. Si sono generati, così, ritardi e problemi tra tutti gli attori in gioco.

Grazie alle recenti normative il credito si potrà cedere diverse volte ma solo a soggetti abilitati e sicuri. La circolare dell’Agenzia delle Entrate aggiunge un ulteriore tassello alla questione: ecco le novità per tutti i beneficiari del bonus 110.

Responsabilità di concessionario o fornitore: solo per colpa grave

Il concessionario o il fornitore che usa il credito di imposta in compensazione viene considerato responsabile, insieme al beneficiario del bonus, nel caso ci sia stato un dolo o una colpa grave, mentre non c’è alcuna responsabilità se la colpa è di lieve entità.

Nel documento dell’Agenzia delle Entrate si riportano i diversi casi in cui si può parlare di dolo o colpa grave, un utile vademecum che chi ha scelto la cessione del credito per il Superbonus.

Per esempio, si parla di colpa grave quando un credito viene concesso e acquisito in mancanza di requisiti o documenti specifici, omettendo le informazioni. Nella circolare si dice chiaramente che il dolo avviene “quando il cessionario è consapevole dell’inesistenza del credito, come ad esempio nel caso in cui quest’ultimo abbia preventivamente concordato con l’asserito beneficiario originario le modalità di generazione e fruizione dello stesso ovvero qualora il carattere fittizio del credito sia manifestamente evidente ad un primo esame, da chiunque condotto, e ciononostante il cessionario proceda comunque all’acquisizione e alla compensazione dello stesso nel modello F24, traendo un beneficio fiscale indebito correlato al credito inesistente”. (Fonte: Ansa e Agenzia delle Entrate).

La circolare conferma anche la possibilità da parte delle banche di cedere crediti a correntisti, che a loro volta non possono effettuare ulteriori cessioni.

Comunicazione della cessione del Superbonus: cosa fare in caso di ritardo o errori

Chi non ha inviato entro il 29 aprile 2022 la comunicazione sulla scelta della cessione del credito o dello sconto in fattura ha più tempo a disposizione, ma solo a determinate condizioni. Solo chi dimostra di aver ritardato a causa di specifiche motivazioni potrà inviare la comunicazione entro il 30 novembre 2022, cioè il termine per presentare la dichiarazione dei redditi, versando una sanzione minima.

Il documento spiega cosa fare nel caso in cui siano stati commessi errori nella comunicazione:

  • per errori formali (per esempio, SAL scorretto o dati catastali scorretti) bisogna inviare una PEC e comunicare l’errore e i dati corretti;
  • per errori sostanziali (tutti quelli che incidono in modo importante sul beneficio) bisogna inviare una comunicazione sostitutiva entro il quarto giorno successivo a quello di invio della comunicazione errata.

Trascorso tale termine, si può annullare la concessione del credito legati a precedenti comunicazioni o sconti non corretti. In particolare, si può iniziare questa pratica se il concessionario ha già accettato il credito: dovrà, quindi, inviare un modello – che si trova in allegato alla circolare – via PEC e rifiutare il credito.

 (Articolo tratto da pgcasa.it)