L’accettazione dell’eredità può avvenire anche con beneficio di inventario: ecco chi può farlo e come si fa l’inventario del patrimonio
Capita a tutti prima o poi, nella vita, di trovarsi di fronte allo spiacevole momento della perdita di un congiunto, un evento triste e doloroso che, oltre alla sfera personale, porta con sé una serie di conseguenze anche dal punto di vista legale e burocratico. L’esempio più lampante è quello dell’eredità, che può essere definita come la successione a titolo universale nel patrimonio del defunto. Il primo passo da compiere quando si ereditano uno o più beni è quello dell’accettazione dell’eredità: in questo articolo vedremo, in particolare, che cosa si intende con l’espressione “accettazione eredità con beneficio di inventario” e come si effettua l’inventario dell’eredità.
L’accettazione dell’eredità
Prima di entrare nella fattispecie specifica dell’eredità con beneficio di inventario, occorre spendere qualche parola sul concetto di accettazione dell’eredità.
L’accettazione è la modalità attraverso la quale si acquista l’eredità e può essere espressa o tacita. Se si tratta di accettazione espressa, questa può avvenire semplicemente o con beneficio di inventario.
L’accettazione si definisce tacita quando, in mancanza di un atto formale, il chiamato all’eredità compia uno o più atti che presuppongono la sua volontà di accettare, come per esempio la vendita del bene; è espressa, invece, quando si rende in un atto pubblico dinanzi a un Pubblico Ufficiale o in una scrittura privata, una dichiarazione formale di accettazione.
Ai sensi dell’art. 480 c.c., l’accettazione dell’eredità, che sia espressa o tacita, può essere validamente effettuata dai chiamati alla successione nel termine di 10 anni dal momento dell’apertura della successione, e ha effetti retroattivi.
È nulla, invece, l’accettazione parziale dell’eredità, in quanto la successione è considerata un’universalità di diritto, che comprende cioè un fascio unitario di diritti.
Accettazione eredità con beneficio di inventario: come esercitarla?
L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto, in modo da accettare l’eredità senza rispondere di eventuali debiti del defunto, superiori al patrimonio ereditato. Si tratta di un beneficio facoltativo, che si rende però obbligatorio in alcuni casi, come:
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per minorenni e interdetti;
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per minori emancipati e inabilitati;
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per persone giuridiche, associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti, escluse, le società commerciali.
Anche quando obbligatoria, l’accettazione con beneficio di inventario deve essere comunque trascritta con un atto di accettazione dal tutore o dal genitore, con l’autorizzazione del Giudice Tutelare. In caso di minori e inabilitati, occorre anche il consenso del curatore e l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Come richiedere l’inventario dell’eredità?
Il beneficio di inventario va richiesto con una apposita dichiarazione di accettazione dell’eredità, da rendere alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del defunto o a un notaio, che si occuperà della trasmissione dell’atto. La dichiarazione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:
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certificato di morte in carta semplice o autocertificazione di morte se si tratta del coniuge, ascendenti e discendenti;
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certificato di ultima residenza del defunto;
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copia del Codice fiscale del defunto e dell’erede o degli eredi che accettano l’eredità;
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copia del documento d’identità del defunto e dell’erede o degli eredi che accettano l’eredità;
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per eredi minori, inabilitati o interdetti, autorizzazione del Giudice Tutelare.
Prima o dopo la dichiarazione, l’erede deve far redigere l’inventario, ossia un elenco delle attività e delle passività del patrimonio ereditario, presentando un apposito ricorso in Tribunale affinché sia incaricato un Cancelliere o un Notaio, salvo che il defunto non abbia già designato una persona all’interno del testamento.
In caso di più eredi, l’accettazione con beneficio d’inventario eseguita da uno solo di essi si estende anche a tutti gli altri.
Inventario eredità: quali sono i termini per redigerlo?
Il termine entro cui va redatto l’inventario varia a seconda dei casi. In particolare, se il soggetto chiamato all’eredità è nel possesso di uno o più beni ereditari, l’inventario va fatto entro 3 mesi dalla morte del defunto o dalla notizia della devoluta eredità. Una volta fatto l’inventario, se il chiamato all’eredità non ha ancora espresso la dichiarazione di accettazione o di rinuncia, deve farlo nei 40 giorni successivi.
Se il soggetto chiamato all’eredità non è nel possesso di alcun bene ereditario, invece, si distinguono tre casi:
1) se la dichiarazione di accettazione precede l’inventario, questo va eseguito entro 3 mesi dalla dichiarazione stessa;
2) se l’inventario viene fatto prima della dichiarazione di accettazione, l’erede deve redigere dichiarazione di accettazione o di rinuncia nei 40 giorni successivi, altrimenti perderà il diritto di accettare l’eredità;
3) se qualcuno ha chiesto al Giudice di fissare un termine giudiziale per l’accettazione da parte del chiamato all’eredità, questi deve fare l’inventario entro tale termine (prorogabile su istanza al Tribunale).
Effetti dell’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
Ma cosa accade in caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario? Il primo effetto, come già visto, è quello per cui il patrimonio del defunto resta distinto dal patrimonio dell’erede. Ciò significa che l’erede sarà tenuto a pagare i debiti del defunto solo nei limiti dell’attivo della massa ereditaria.
In sostanza, l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto, a eccezione di quelli estinti per effetto della morte e non è obbligato al pagamento dei debiti per un valore superiore a quello dei beni ereditati. Inoltre, i creditori dell’eredità hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell’erede.
(articolo tratto da PGCasa Magazine)