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Decreto Sostegni Bis: L’esenzione totale da imposte per l’acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 anni

L’articolo 64 c. da 6 a 11 del DL 73/2021 (Decreto “Sostegni bis”) in vigore dal 26 maggio 2021, ha introdotto un’importante agevolazione finalizzata ad incentivare l’acquisto della prima casa da parte dei giovani.

Infatti le persone fisiche di età inferiore a 36 anni, aventi un ISEE non superiore ad euro 40.000,00, possono acquistare l’immobile avente le caratteristiche di “prima casa” in esenzione dalle imposte d’atto.

  • IN COSA CONSISTE 

La norma prevede l’esenzione totale da imposta di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della “prima casa” da parte di “giovani”.

Si ipotizza che restino invece dovute l’imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali.

Inoltre, viene disposta anche l’esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25% sui mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo aventi i requisiti “prima casa”.

  • A CHI SPETTA L’AGEVOLAZIONE

La nuova agevolazione spetta alle persone fisiche che:

– non abbiano ancora compiuto i 36 anni d’età nell’anno in cui l’atto definitivo di acquisto della “prima casa” è stipulato;

– hanno un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

  • IL PERIODO TEMPORALE DI SPETTANZA DELL’AGEVOLAZIONE

Sotto il profilo temporale l’agevolazione riguarda gli atti notarili di acquisto (contratti definitivi) stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022.

  • COSA SI INTENDE PER “PRIMA CASA”

L’agevolazione “prima casa” è contenuta nell’articolo 1, nota II bis, Tariffa Parte Prima D.P.R. 131/1986 e consiste nell’applicazione di un’aliquota agevolata del 2% per l’imposta di registro (in luogo del 9% prevista per le altre tipologie di immobili) dovuta per l’acquisto di unità immobiliari abitative e relative pertinenze (limitatamente ad una per ciascuna categoria), qualora:

a)   l’immobile acquistato non sia “di lusso” (non sia cioè appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9);

b)   l’acquirente non sia proprietario, nello stesso Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto, di altro immobile idoneo ad essere adibito ad abitazione, neppure in comunione con il coniuge;

c)    l’acquirente non sia titolare di diritti di uso, usufrutto, abitazione su altro immobile sito nel medesimo Comune;

d)   l’acquirente non sia titolare, interamente o per quote, di altro immobile su tutto il territorio nazionale, per il quale abbia già fruito delle agevolazioni “prima casa”;

e)   l’immobile acquistato sia ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha stabilito o stabilirà la propria residenza entro i 18 mesi dall’acquisto.

  • L’AGEVOLAZIONE IN CASO DI COMPRAVENDITE SOGGETTE AD IVA

L’agevolazione “prima casa” spetta anche nel caso di compravendite soggette ad IVA: al sussistere delle condizioni riepilogate nel precedente paragrafo, l’IVA è dovuta in misura pari al 4% sul prezzo di vendita dell’immobile (in luogo dell’aliquota del 10% o del 22%).

Ciò detto, nel caso di vendita soggetta ad IVA l’imposta esposta in fattura resta dovuta all’impresa venditrice ma l’acquirente che presenta i requisiti previsti dalla norma (età e ISEE) maturerà un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA pagata.

Il credito in questione potrà:

–   essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; oppure

–   potrà essere utilizzato in diminuzione dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data dell’acquisto; oppure

–   potrà essere utilizzato in compensazione per pagare altre imposte e/o contributi;

fermo restando che il credito d’imposta in ogni caso non darà luogo a rimborsi.