CILA, SCIA, ma anche CIL o Permesso di Costruire: sono tante le pratiche edilizie necessarie per una ristrutturazione o altro intervento: ecco le differenze e quali usare
Chi sta pianificando di ristrutturare casa oppure altri interventi edilizi deve preoccuparsi di avere le autorizzazioni e produrre una corretta documentazione. Lo Stato prevede procedure differenti in base al tipo di lavoro prefissato e per tale motivo bisogna conoscere molto bene la differenza tra CILA, SCIA, ma anche CIL e DIA. Per capire meglio il significato di queste sigle bisogna fare affidamento all’Articolo 3 del Testo Unico sull’Edilizia.
Vediamo in cosa consistono e quando usarle per la ristrutturazione o altri lavori.
CILA e SCIA: differenze e quando richiederle
Con l’acronimo CILA si fa riferimento alla Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata e viene richiesta per interventi di manutenzione ordinaria e su quelli che non modificano le parti strutturali di un immobile.
La SCIA è la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e si utilizza quando gli interventi sono più complessi e impegnativi, ovvero modificano le parti strutturali. Non bisogna confonderla con SCA che invece è la Segnalazione Certificata di Agibilità di un immobile. Questa è la differenza principale tra CILA e SCIA.
All’interno dell’articolo 22 del D.P.R. 380/2001 si possono trovare i casi in cui è necessario usare la SCIA per eseguire una ristrutturazione edilizia. Il documento si usa, generalmente, negli interventi per i quali non è necessario il Permesso di Costruire (Articolo 10) e l’edilizia libera (Articolo 6).
Vediamo ora alcuni esempi di intervento di manutenzione ordinaria per i quali è necessaria la CILA:
- spostamento di tramezzi
- rifacimento delle fognature già esistenti
- accorpamento di più unità immobiliari, dove è importante non modificare nè la destinazione d’uso, nè la volumetria
La SCIA, invece, si deve presentare quando, per esempio, si vogliono lavori di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo.
Ci sono poi alcuni interventi, chiamati di edilizia libera, che si possono fare senza produrre alcuna documentazione o permesso. Ecco alcuni esempi:
- installazione di pannelli solari o fotovoltaici
- installazione di pompe di calore e condizionatori
- eliminazione di barriere architettoniche
Differenza tra CIL e CILA
Anche la differenza tra CILA e CIL provoca confusione. Con CIL si intende la Comunicazione di Inizio Lavori e viene richiesta in alcuni Comuni. Serve, appunto, per comunicare che si stanno iniziando specifici interventi edilizi e si presenta allo Sportello Unico per l’Edilizia.
Questo documento, per Legge è obbligatorio anche nei seguenti casi:
- quando si iniziano lavori che dureranno un massimo di 90 giorni
- realizzazione di pavimenti esterni
- creazione di intercapedini interrate, locali tombati e vasche per la raccolta di acque
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici in alcune zone cittadine
Sono, quindi, interventi che richiedono solo la Comunicazione di Inizio Lavori. Ma quando gli interventi sono più lunghi e complessi la CIL non è più sufficiente, si devono allora presentare altri documenti, tra cui CILA o SCIA a seconda del progetto.
Quando si deve presentare la CILA si deve anche allegare la certificazione del tecnico incaricato, che può essere un geometra o altro professionista abilitato. L’asseverazione serve per dimostrare che un progetto è in linea con i regolamenti edilizi o con le normative antisismiche o ancora quelle legate all’efficientamento energetico.
Qual è la pratica edilizia per il Superbonus 110%
In seguito al D.L. 77/2021, conosciuto anche come Decreto Semplificazioni, la pratica per accedere al Bonus 110 è stata semplificata. Innanzitutto, è necessaria la cosiddetta CILAS, ovvero una CILA specifica ed evoluta rispetto a quella “di base” necessaria per chi vuole effettuare lavori finanziati col Superbonus (e anche col Sismabonus). Si tratta di un documento che può essere realizzato in tempi più brevi rispetto alla classica CILA perchè non ha la sezione relativa allo stato legittimo dell’immobile. Questo tipo di CILA è valido anche se gli interventi riguardano le parti strutturali dell’edificio ad esclusione dei progetti che prevedono anche una demolizione e una ricostruzione.
Oltre alla CILAS, in alcuni casi sono necessarie anche SCIA e Permesso di Costruire.
Il Decreto Semplificazioni ha sottolineato che il beneficio decade se:
- non si presenta la CILA
- interventi realizzati in modo difforme secondo quanto dichiarato dalla CILA
- attestazioni non corrispondenti al vero e assenza di altri dati richiesti
Insomma, la CILA è una delle pratiche centrali per il Superbonus, un intervento che è stato prorogato anche per il 2023.
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(Art. tratto da: pgcasa.it)